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LA TELECAMERA DI UN PRIVATO PUNTATA SUL PIANEROTTOLO COMUNE NON E’ VIETATA SE NON C’E’ ALTERNATIVA…

Commento alla sentenza del  Tribunale Prato, 29/06/2023, (ud. 29/06/2023, dep. 29/06/2023), n.440:

Questa sentenza affronta una disputa legale riguardante l'installazione e l'orientamento di una telecamera di sorveglianza in un condominio, con l'attrice che ha citato in giudizio i convenuti per la rimozione della telecamera e il risarcimento del danno subito a causa della sua presunta violazione della privacy.

L'attrice ha sostenuto che la telecamera installata dai convenuti è stata posizionata in modo tale da riprendere non solo l'area prospiciente la loro abitazione, ma anche l'intero pianerottolo, il vano scale e l'ascensore, oltre all'ingresso della sua abitazione. Ha inoltre affermato che ciò costituiva una grave violazione della sua privacy.

I convenuti hanno argomentato che la telecamera è stata installata per motivi di sicurezza personale, dopo comportamenti molesti da parte dell'attrice e della sua famiglia. Hanno anche sostenuto che, trattandosi di una telecamera privata per scopi personali, non era necessaria alcuna autorizzazione condominiale per l'installazione.

Il tribunale ha respinto le domande dell'attrice, stabilendo che l'installazione della telecamera non costituiva una violazione della privacy, in quanto la sua presenza era stata comunicata a tutti i condomini e era stata indicata da un apposito cartello di avviso. Inoltre, ha osservato che l'orientamento della telecamera era inevitabile date le dimensioni ridotte del pianerottolo e che le riprese non riguardavano la vita privata dell'attrice.

Il tribunale ha anche rilevato che la domanda di risarcimento danni avanzata dall'attrice era generica e non supportata da prove documentali.

In conclusione, il tribunale ha respinto le domande dell'attrice e l'ha condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dai convenuti.

In questa sentenza, il tribunale ha bilanciato il diritto alla privacy dell'attrice con il diritto alla sicurezza dei convenuti, stabilendo che quest'ultimo prevaleva nelle circostanze specifiche del caso analizzato.

 

Cordiali saluti

Lo Saff

 

LA TELECAMERA DI UN PRIVATO PUNTATA SUL PIANEROTTOLO COMUNE NON E’ VIETATA SE NON C’E’ ALTERNATIVA…